APPENDICE


        L'attuazione dell'Accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee ed i loro Stati membri, da una Parte, e la Repubblica di Albania, dall'altra, comporta i seguenti oneri, in relazione ai sotto indicati articoli del protocollo n. 6, relativo all'assistenza amministrativa reciproca in materia doganale:

      Art. 7. (Espletamento delle domande), paragrafo 4: per evadere le domande di assistenza presentate dall'autorità richiedente, l'autorità richiesta procede come se agisse per proprio conto o a richiesta di altre autorità della stessa Parte, fornendo informazioni, svolgendo indagini e procedendo o facendo procedere alle opportune indagini.
        I funzionari debitamente autorizzati di una Parte interessata possono, d'intesa con l'altra Parte e alle condizioni da essa stabilite, essere presenti alle indagini condotte nel territorio di quest'ultima.

        Si ipotizza, al riguardo, lo svolgimento di n. 1 missione all'anno a Tirana, della durata di 6 giorni, cui partecipano n. 2 funzionari dell'Agenzia delle dogane. Pertanto, su base annuale, la spesa risulta quantificata secondo il seguente calcolo:

        biglietto aereo a/r Roma-Tirana (euro 550,00 x 2 funzionari)  =  euro 1.100,00;

            diaria giornaliera a persona (euro 93 x 6 giorni x 2 funzionari)  =  euro 1.116,00;

            spese albergo (euro 140,00 al giorno x 6 giorni x 2 funzionari)  =  euro 1.680,00;

            indennità supplementare pari al 5 per cento sul costo dell'aereo (articolo 14 della legge n. 836 del 1973 e articolo 1, comma 213-bis, della legge n. 266 del 2005)  =  55,00;

            Totale (articolo 7, paragrafo 4)  =  euro 3.951,00.

        Per la località di Tirana, l'importo della diaria, pari a euro 101 viene ridotto di euro 34 corrispondente ad 1/3 della stessa, per un totale di euro 67 si aggiungono euro 26, quale quota media per contributi previdenziali, assistenziali ed IRPEF, ai sensi delle leggi 8 agosto 1995, n. 335, e 23 dicembre 1996, n. 662, e del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, per un totale di euro 93.

        Art. 11. (Periti e testimoni): funzionari dell'autorità richiesta possono essere autorizzati a comparire in qualità di periti o testimoni in azioni giudiziarie o amministrative riguardanti le materie di cui al protocollo.

 

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        Nell'ipotesi di una convocazione a Tirana di n. 2 funzionari dell'Agenzia delle dogane per deporre davanti all'autorità giudiziaria in qualità di testimoni e/o esperti, per la durata di n. 4 giorni l'anno, la relativa spesa risulta quantificata secondo il seguente calcolo:

            biglietto aereo a/r Roma-Tirana (euro 550,00 x 2 funzionari)  =  euro 1.100,00;

            diaria giornaliera a persona (euro 93 x 4 giorni x 2 funzionari)  =  euro 744,00;

            spese albergo (euro 140,00 al giorno x 4 giorni x 2 funzionari)  =  euro 1.120,00;

            indennità supplementare pari al 5 per cento costo dell'aereo (articolo 14 della legge n. 836 del 1973 e articolo 1, comma 213-bis, della legge n. 266 del 2005)  =  euro 55,00;

            Totale (articolo 11)  =  euro 3.019,00.

Riepilogo degli oneri

        Pertanto, il riepilogo degli oneri connessi all'attuazione dell'Accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee ed i loro Stati membri, da una Parte, e la Repubblica di Albania, dall'altra, è il seguente:

 
Anno 2007
Anno 2008
Anno 2009
(a decorrere)
Art. 7, paragrafo 4 (Espletamento delle domande)
3.951
3.951
3.951
Art. 11 (Periti e testimoni)
3.019
3.019
3.019
        Totale
6.970
6.970
6.970

        Pertanto, l'onere da porre a carico del bilancio dello Stato è da imputare a carico del centro di responsabilità n. 6 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per euro 6.970 a decorrere dall'anno 2007.
        Si fa presente, infine, quanto segue:

            le ipotesi assunte per il calcolo degli oneri recati dal disegno di legge, relativamente al numero dei funzionari da inviare in missione, la durata delle missioni e la località di destinazione, costituiscono riferimenti inderogabili ai fini dell'attuazione dell'indicato provvedimento;

            il calcolo della diaria per le missioni internazionali è stato effettuato, tenendo conto del decreto-legge n. 223 del 2006, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 248 del 2006, che riduce del 20 per cento l'importo della diaria ed abroga la maggiorazione del 30 per cento sulla stessa, prevista dall'articolo 3 del regio decreto 3 giugno 1926, n. 941.